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tessere di identità

CHI PUO’ CHIEDERE LA TESSERA

1. ha diritto al rilascio della tessera il solo personale statale di ruolo ordinario;
2. il presente modello, puntualmente compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a questo Ufficio con lettera di accompagnamento, non cumulativa, tramite la scuola di titolarità;
3. in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta;
4. in caso di smarrimento o furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento si deve allegare copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
5. al presente modello occorre allegare:
 * due esemplari della stessa fotografia di data recentissima  formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro
 * certificato di servizio
6. il personale in pensione deve presentare fotocopia della credenziale o del cedolino INPDAP di pagamento pensione;
7. per i figli minori di dieci anni, se la tessera deve essere utilizzata per l’espatrio, per il rilascio è necessario l’assenso scritto, con firma autenticata, dell’altro coniuge. Non hanno diritto al rilascio della tessera i figli che hanno compito il 18° anno di età; i figli a cui è stata rilasciata la tessera devono restituirla all’Amministrazione al compimento del 18° anno di età. Hanno, altresì, diritto al rilascio della tessera i figli maggiorenni se dichiarati permanentemente e totalmente inabili al lavoro da certificazione dell’ASL di competenza, da presentare per il rilascio del documento stesso;
8. alle richieste per i familiari si deve allegare l’autocertificazione dello stato di famiglia;
9. analogamente per quanto stabilito per l’espatrio dei titolari di passaporto ordinario, il soggiorno per turismo nei Paesi dell’U. E. non potrà superare il periodo di tre mesi; il soggiorno superiore a tre mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia;
10.la tessera è valida per 10 anni; dopo cinque anni dal rilascio deve essere convalidata, per il personale in servizio dal Dirigente Scolastico e per i pensionati dal CSA – Ufficio Tessere;
11.la tessera deve essere controfirmata dal richiedente;
12.le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali;
13. la firma, unicamente per il personale in servizio, deve essere autenticata a cura della scuola di appartenenza.

Art 3 – Legge 1185/1967
NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO
a) omissis;
b) i genitori che avendo prole minore non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
d) omissis;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, salvo che il Ministero della Difesa o l’Autorità da questi delegata non autorizzi il rilascio del passaporto;
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Allegato:
Modello 260 di domanda   
Allegato familiari

Allegati

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