legge 270/82

Legge 20 maggio 1982, n. 270.-

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. (Pubbl. S.O. G.U. 22 maggio 1982, n. 139)
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Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
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L'anno di formazione è valido come periodo di prova. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.